FONDAZIONE MILLE SOLI

Articolo 1
Origini, denominazione, natura e durata

E’ costituita la Fondazione denominata “MILLE SOLI al di là delle nuvole – ONLUS“ , in seguito chiamata per brevità “Fondazione Millesoli - ONLUS”, con sede legale in Rozzano (MI) via Monte Bianco, 60/A.
La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione verso l’esterno e verso terzi anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.
La Fondazione e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché del presente statuto

Articolo 2
Scopi ed Attività

La fondazione opera nel settore della beneficenza, dell’assistenza sociale e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
- promuovere e sostenere iniziative di beneficenza in favore di soggetti svantaggiati ed in modo particolare in favore di minori;
- svolgere attività di promozione dei diritti dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione alla crescita ed alla evoluzione nei paesi in via di sviluppo;
- attivare e contribuire allo svolgimento di iniziative di sostegno a distanza;
- realizzare attività di assistenza sociale attraverso l’attivazione di progetti finalizzati allo sviluppo nei tre settori fondamentali della vita umana, quali alimentazione, alfabetizzazione e sanità;
- realizzare attività informative e formative destinate all’opinione pubblica ed in particolar modo a quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all’interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico, ivi compresi i corsi di formazione ed aggiornamento;
- svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;
- realizzare progetti culturali attraverso attività di carattere educativo per minori ed adulti, sia all’interno del movimento che in diversi ambiti di aggregazione sociale, anche su piano internazionale, per promuovere e diffondere gli ideali della fondazione.

La Fondazione persegue le proprie finalità avvalendosi di operatori che si ispirano ai principi della solidarietà e del volontariato; l’attività finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito per fini esclusivamente umanitari, culturali ed educativi.

Ogni operatore si impegna a promuovere la cultura della giustizia, dell’uguaglianza, dello sviluppo della pace e della solidarietà, nonché a promuovere l’affermazione dei diritti umani attraverso iniziative indirizzate prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà trasmesso all’Autorità di controllo.

Articolo 3
Patrimonio e mezzi Finanziari

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale sociale interamente versato, pari a 55.000,00 Euro.

Il patrimonio potrà essere incrementato con :
a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

La fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di :
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
e) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutari dell’organizzazione.

Articolo 4
Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Aricolo 5
Sostenitori

Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo.

I nominativi dei Sostenitori sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato annualmente dal Segretario della Fondazione sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.

L’entità dei versamenti e l’attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione; la qualifica di Sostenitore ha durata annuale e viene confermata ovvero esclusa dal Consiglio di Amministrazione.

I fondatori sono inclusi per diritto tra i sostenitori della fondazione.

I Sostenitori sono riuniti in assemblea per la nomina degli amministratori di competenza secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della fondazione; con il regolamento di amministrazione sono inoltre definite le ulteriori attribuzioni dell’assemblea dei Sostenitori nel rispetto dei limiti previsti nel presente Statuto; le persone giuridiche stanno nell’assemblea dei benefattori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli stessi delegate.

Articolo 6
Organi

Sono organi dell’Istituzione:
- il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario
- Il Revisore dei Conti

Articolo 7
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo cui compete l’amministrazione della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori sono nominati:
- 1 dal Prefetto di Milano
- 1 dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano;
- 1 dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano;
- 4 dall’assemblea dei Sostenitori anche tra persone non appartenenti all’assemblea medesima.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere riconfermati senza interruzioni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il presidente della Fondazione;
- approvare il rendiconto economico annuale;
- approvare l’eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- definire la struttura operativa della Fondazione;
- determinare la misura dei contributi dai quali consegue l’attribuzione della qualifica di Sostenitore.

In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’estinzione della Fondazione.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dei doveri connessi alla carica.

Possono, inoltre, essere previste forme di compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione in relazione alle loro attività svolte per la Fondazione purché nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 10 – comma 6, lettere c) ed e) – del D. Lgs. 460/1997.

Articolo 8
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori della fondazione. L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato senza interruzione tra due mandati successivi.

Articolo 9
Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall’incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell’amministratore dimissionario o cessato.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

Articolo 10
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico; si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo di svolgimento della riunione gli argomenti d trattare. L’invito potrà essere fatto tramite posta elettronica almeno una settimana prima della data prevista.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell’apposito registro della Fondazione.
Alle riunioni può partecipare il Revisore dei Conti.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario della Fondazione che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità il Segretario della Fondazione è sostituito da uno dei Consiglieri.

Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 12
Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e nella seduta di insediamento; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione nonché il potere di firma sui conti correnti bancari.

Articolo 13
Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della Fondazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari;
- effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione .

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Articolo 14
Il Segretario

Il Segretario potrà essere un membro del Consiglio di Amministrazione oppure potrà essere una persona al di fuori del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi il nominativo viene proposto dal Presidente della Fondazione e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
L’incarico del Segretario è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Articolo 15
Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è accertata secondo le modalità di cui all’art.6 del DPR 361/2000.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n°662.

Articolo 16
Norme transitorie

In sede di prima nomina la composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata nell’atto costitutivo.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione durano in carica a vita o fino a loro dimissioni volontarie; con il venir meno dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione gli stessi saranno sostituiti attraverso le nomine effettuate ai sensi dell’articolo 7 del presente statuto nell’ordine progressivo indicato dallo stesso articolo 7 (il primo consigliere venuto a mancare sarà sostituito dall’amministratore nominato dal Prefetto di Milano, il secondo consigliere venuto a mancare sarà sostituito dall’amministratore nominato dal Presidente nominato dalla C.C.I.A.A. di Milano, il terzo consigliere venuto a mancare sarà sostituito dall’amministratore nominato dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano, gli ultimi quattro consiglieri venuti a mancare saranno progressivamente nominati dall’assemblea dei Sostenitori anche tra persone non appartenenti all’assemblea medesima).

Con la sostituzione e l’insediamento dell’ultimo dei 7 amministratori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo iniziale, si avvia il primo quinquennio di vigenza del Consiglio di Amministrazione ordinario il cui funzionamento sarà definitivamente disciplinato dagli articoli 7 e seguenti del presente statuto.

La nomina del primo Presidente è determinata nell’atto costitutivo; la nomina del primo Vice-presidente è demandata alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione.