FONDAZIONE MILLE SOLI
Articolo
1
Origini, denominazione, natura e durata
E’ costituita la Fondazione denominata “MILLE SOLI
al di là delle nuvole – ONLUS“ , in seguito
chiamata per brevità “Fondazione Millesoli - ONLUS”,
con sede legale in Rozzano (MI) via Monte Bianco, 60/A.
La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. La Fondazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione
Non lucrativa di Utilità Sociale”, che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione verso l’esterno e verso terzi
anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.
La Fondazione e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché
del presente statuto
Articolo 2
Scopi ed Attività
La
fondazione opera nel settore della beneficenza, dell’assistenza
sociale e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento,
in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale
ed ha per scopo:
- promuovere e sostenere iniziative di beneficenza in favore di
soggetti svantaggiati ed in modo particolare in favore di minori;
- svolgere attività di promozione dei diritti dell’infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione alla crescita
ed alla evoluzione nei paesi in via di sviluppo;
- attivare e contribuire allo svolgimento di iniziative di sostegno
a distanza;
- realizzare attività di assistenza sociale attraverso
l’attivazione di progetti finalizzati allo sviluppo nei
tre settori fondamentali della vita umana, quali alimentazione,
alfabetizzazione e sanità;
- realizzare attività informative e formative destinate
all’opinione pubblica ed in particolar modo a quei settori
(insegnanti, educatori, animatori) che, all’interno di essa,
svolgono un ruolo pedagogico, ivi compresi i corsi di formazione
ed aggiornamento;
- svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi
adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;
- realizzare progetti culturali attraverso attività di
carattere educativo per minori ed adulti, sia all’interno
del movimento che in diversi ambiti di aggregazione sociale, anche
su piano internazionale, per promuovere e diffondere gli ideali
della fondazione.
La Fondazione
persegue le proprie finalità avvalendosi di operatori che
si ispirano ai principi della solidarietà e del volontariato;
l’attività finalizzata al perseguimento delle finalità
istituzionali della Fondazione è prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito per fini esclusivamente umanitari, culturali
ed educativi.
Ogni
operatore si impegna a promuovere la cultura della giustizia,
dell’uguaglianza, dello sviluppo della pace e della solidarietà,
nonché a promuovere l’affermazione dei diritti umani
attraverso iniziative indirizzate prioritariamente ai Paesi in
via di sviluppo.
La Fondazione
non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali
sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente
connesse nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art.
10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
Le modalità
di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione
dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente
saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che,
dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione,
sarà trasmesso all’Autorità di controllo.
Articolo 3
Patrimonio e mezzi Finanziari
Il
patrimonio della fondazione è costituito dal capitale sociale
interamente versato, pari a 55.000,00 Euro.
Il patrimonio
potrà essere incrementato con :
a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti
alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli
scopi istituzionali.
E’
comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione
ed al mantenimento del patrimonio.
La fondazione
persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di :
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche
che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare
il patrimonio;
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo,
manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
e) entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni
liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal
Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione
di esse, in armonia con le finalità statutari dell’organizzazione.
Articolo 4
Bilancio
L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto
economico entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Consiglio
di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31
ottobre di ogni anno, l’approvazione di un documento di
programmazione economica che sarà comunque privo di valore
autorizzatorio.
Gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
E’
vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta,
di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che
nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto
dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997
n. 460.
Aricolo 5
Sostenitori
Ottengono
la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche,
sia pubbliche che private, che condividono le finalità
della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi
della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di
beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata
dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di
particolare rilievo.
I nominativi
dei Sostenitori sono contenuti in apposito registro che viene
aggiornato annualmente dal Segretario della Fondazione sulla base
delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.
L’entità
dei versamenti e l’attribuzione della qualifica di Sostenitore
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei tempi
e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione;
la qualifica di Sostenitore ha durata annuale e viene confermata
ovvero esclusa dal Consiglio di Amministrazione.
I fondatori
sono inclusi per diritto tra i sostenitori della fondazione.
I Sostenitori
sono riuniti in assemblea per la nomina degli amministratori di
competenza secondo le modalità indicate nel regolamento
di amministrazione della fondazione; con il regolamento di amministrazione
sono inoltre definite le ulteriori attribuzioni dell’assemblea
dei Sostenitori nel rispetto dei limiti previsti nel presente
Statuto; le persone giuridiche stanno nell’assemblea dei
benefattori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli
stessi delegate.
Articolo 6
Organi
Sono
organi dell’Istituzione:
- il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario
- Il Revisore dei Conti
Articolo 7
Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione è l’organo cui compete
l’amministrazione della fondazione.
Il Consiglio
di Amministrazione è composto da sette membri, compreso
il Presidente.
Gli
amministratori sono nominati:
- 1 dal Prefetto di Milano
- 1 dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano;
- 1 dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano;
- 4 dall’assemblea dei Sostenitori anche tra persone non
appartenenti all’assemblea medesima.
I componenti
del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere
dalla data di insediamento dell’organo e possono essere
riconfermati senza interruzioni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il presidente della Fondazione;
- approvare il rendiconto economico annuale;
- approvare l’eventuale documento di programmazione economica
ed il programma di attività da realizzare;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività
della Fondazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- definire la struttura operativa della Fondazione;
- determinare la misura dei contributi dai quali consegue l’attribuzione
della qualifica di Sostenitore.
In seduta
straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche
dello Statuto e sull’estinzione della Fondazione.
Gli
amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’assolvimento dei doveri connessi alla carica.
Possono,
inoltre, essere previste forme di compenso per i membri del Consiglio
di Amministrazione in relazione alle loro attività svolte
per la Fondazione purché nel rispetto dei limiti previsti
dall’articolo 10 – comma 6, lettere c) ed e) –
del D. Lgs. 460/1997.
Articolo 8
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione
I
componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica
fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione
secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro
tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione
del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno
sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete la nomina
degli amministratori della fondazione. L’incarico di componente
del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato
senza interruzione tra due mandati successivi.
Articolo
9
Decadenza e cessazione dei Consiglieri
I
componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall’incarico
esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata
dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze
ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione
disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della
decadenza.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo
la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell’amministratore
dimissionario o cessato.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino
alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti
l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza
dell’intero collegio.
Articolo
10
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l’anno
per l’approvazione del rendiconto economico; si raduna ogni
qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa
del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno
due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata
al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione
del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità
stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente e contenente
l’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo di svolgimento
della riunione gli argomenti d trattare. L’invito potrà
essere fatto tramite posta elettronica almeno una settimana prima
della data prevista.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti
e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può
decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine
del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell’apposito
registro della Fondazione.
Alle riunioni può partecipare il Revisore dei Conti.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono
svolte dal Segretario della Fondazione che redige e sottoscrive
il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità
il Segretario della Fondazione è sostituito da uno dei
Consiglieri.
Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento
della metà più uno dei membri che lo compongono e
con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni
si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti
a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno
sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà
prevalenza il voto del Presidente.
Articolo 12
Presidente
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio
interno e nella seduta di insediamento; nella stessa seduta e
con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente
della Fondazione.
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della
Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari
e postali e procedere agli incassi. Al Presidente sono attribuiti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari
al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione
nonché il potere di firma sui conti correnti bancari.
Articolo 13
Compiti del Presidente
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza
legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico
della Fondazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari;
- effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza
delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione .
In
caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà
le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione
definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento
del Presidente.
Articolo 14
Il Segretario
Il
Segretario potrà essere un membro del Consiglio di Amministrazione
oppure potrà essere una persona al di fuori del Consiglio
di Amministrazione; in entrambi i casi il nominativo viene proposto
dal Presidente della Fondazione e deliberato dal Consiglio di
Amministrazione.
L’incarico del Segretario è gratuito fatta eccezione
per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.
Articolo 15
Scioglimento della Fondazione
La
Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari
ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
con il voto di due terzi dei membri in carica ed è accertata
secondo le modalità di cui all’art.6 del DPR 361/2000.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di
cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n°662.
Articolo 16
Norme transitorie
In sede di prima nomina la composizione del Consiglio di Amministrazione
è determinata nell’atto costitutivo.
I
componenti del primo Consiglio di Amministrazione durano in carica
a vita o fino a loro dimissioni volontarie; con il venir meno
dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione gli stessi
saranno sostituiti attraverso le nomine effettuate ai sensi dell’articolo
7 del presente statuto nell’ordine progressivo indicato
dallo stesso articolo 7 (il primo consigliere venuto a mancare
sarà sostituito dall’amministratore nominato dal
Prefetto di Milano, il secondo consigliere venuto a mancare sarà
sostituito dall’amministratore nominato dal Presidente nominato
dalla C.C.I.A.A. di Milano, il terzo consigliere venuto a mancare
sarà sostituito dall’amministratore nominato dall’Arcivescovo
della Diocesi di Milano, gli ultimi quattro consiglieri venuti
a mancare saranno progressivamente nominati dall’assemblea
dei Sostenitori anche tra persone non appartenenti all’assemblea
medesima).
Con
la sostituzione e l’insediamento dell’ultimo dei 7
amministratori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
iniziale, si avvia il primo quinquennio di vigenza del Consiglio
di Amministrazione ordinario il cui funzionamento sarà
definitivamente disciplinato dagli articoli 7 e seguenti del presente
statuto.
La
nomina del primo Presidente è determinata nell’atto
costitutivo; la nomina del primo Vice-presidente è demandata
alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
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